Fatture non pagate dal cliente: come procedere? 

Come procedere per il recupero di fatture insolute? Ce lo spiega Federica Mura, Avvocato Recupero Crediti Roma

Fatture insolute recupero crediti

Qual è il mezzo più veloce e meno dispendioso per recuperare una fattura rimasta insoluta, nonostante il lasso di tempo intercorso dalla sua scadenza?

In primis è bene indirizzare al debitore, sia esso una persona fisica o giuridica, una formale lettera di messa in mora (a mezzo racc. con ricevuta di ritorno o pec) esortandolo al pagamento immediato del dovuto, entro il termine concesso (solitamente otto giorni) e preannunciando, in difetto, il ricorso alla via giudiziale.

Per poter proporre ricorso per decreto ingiuntivo fondato su fattura è necessario allegare, oltre alla fattura stessa, ogni altro documento che possa comprovare la prestazione effettuata (ad es. bolla di accompagnamento firmata dal cliente, documento di trasporto, corrispondenza intercorsa etc.).

E’ bene infatti tener presente che la fattura di per sé non costituisce piena prova del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e dell’esistenza del credito vantato, in quanto si tratta di un documento emesso unilateralmente dal creditore. Pertanto, è opportuno suffragare la pretesa creditoria con ulteriore documentazione utile.

Salvi i casi di fattura elettronica, per le fatture in forma cartacea l’autorità giudiziaria richiede solitamente l’allegazione di un estratto autentico (notarile) delle scritture contabili da cui è estratta la fattura non saldata. 

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, tale prassi risulta ormai superata, poiché la fattura elettronica è un duplicato informatico la cui autenticità è garantita dall’apposizione della marca temporale e della firma digitale qualificata. E’ pertanto sufficiente allegare al ricorso la semplice fattura e la ricevuta di invio al Sistema di Interscambio (SDI).

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo e notificato al debitore, quest’ultimo avrà la facoltà di opporsi al provvedimento dando avvio ad un giudizio ordinario nei quaranta giorni successivi alla ricezione dell’atto. 

Decorso tale termine, in mancanza dell’opposizione, il decreto diventerà esecutivo, ossia definitivo e non più impugnabile.

In caso di debito espressamente riconosciuto dal debitore, l’autorità giudiziaria potrà concedere la provvisoria esecutorietà che legittima il creditore ad agire senza dilazione.   

Ove il debitore insistesse nel non voler pagare il dovuto, seguirà la notifica di un ulteriore atto (cd. atto di precetto) contenente una intimazione ad adempiere nel termine di dieci giorni, decorsi i quali il creditore potrà avviare l’esecuzione forzata (pignoramento) sui beni del debitore.